Ricorso ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   dell'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1, 3 comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23
e 26 della legge della Regione Molise n.  16  del  9  dicembre  2019,
pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Molise  n.  49
dell'11 dicembre 2019, recante «Disposizioni in materia di  politiche
attive del lavoro e  formazione  professionale  e  funzionamento  del
sistema regionale dei servizi per il lavoro»  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2020. 
Premessa. 
    In data 11 dicembre 2019,  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 49/2019 la legge  regionale  n.  16
del 9 dicembre 2019, recante «Disposizioni in  materia  di  politiche
attive del lavoro e  formazione  professionale  e  funzionamento  del
sistema regionale dei servizi per il lavoro». 
    Il provvedimento in esame, agli articoli 1, 3 comma 4, 6, 15, 16,
18, 20, 22, 23 e 26, si pone in contrasto con l'art.  117,  comma  2,
lettera l), Cost. in quanto risulta in contrasto  con  la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile,  nonche'  con
gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Pertanto, con il presente atto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 16/2019,  affinche'  ne
sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con  conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    Con riferimento agli articoli 1, 3 comma 4, 6, 15,  16,  18,  20,
22, 23 e 26 della legge regionale - Violazione dell'art.  117,  comma
2, lettera l), nonche' degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
Le disposizioni impugnate. 
    Art. 1 (Finalita'). 
    1. Le  politiche  attive  del  lavoro  strettamente  connesse  al
Sistema Istruzione e formazione  trovano  attuazione  sul  territorio
regionale presso i Servizi per il lavoro, assegnando un ruolo  chiave
ai Centri per l'Impiego nell'erogazione dei livelli essenziali  delle
prestazioni, dove l'implementazione di  una  Struttura  regionale  di
Orientamento permanente diventa funzionale  all'intero  assetto'  dei
servizi dedicati. 
    2. La  presente  legge  prevede  l'istituzione,  nell'ambito  del
governo  dei  servizi  regionali  per  il  lavoro,  di  un  organismo
denominato  «Struttura  multifunzionale  di  orientamento»  (SMO),  a
supporto di parte delle attivita' concernenti i Servizi per il lavoro
nell'erogazione di alcune delle misure previste  dalle  normative  di
settore nazionali» e  regionali,  dagli  accordi  e  convenzioni  tra
organi centrali e' territoriali. 
    3.  La  SMO  ha  il  compito  di  sostenere  la  Regione  Molise,
nell'ambito   dell'organizzazione   del   sistema   di   orientamento
permanente, nel favorire le azioni di  collegamento  con  le  realta'
territoriali presenti sul territorio, quali agenzie  per  il  lavoro,
agenzie  formative,  associazioni  di   categorie;   accelerando   la
diffusione delle informazioni di settore. 
    4. La SMO ha inoltre il compito  di  supportare  altre  azioni  a
titolarita' della Regione Molise relative alla  costituzione  di  una
base informativa inerente la filiera della  formazione  professionale
regionale secondo  indirizzi  e  procedure  dettate  dalle  strutture
regionali preposte, per l'efficientamento e la  capitalizzazione  del
patrimonio informativo dell'amministrazione regionale, nell'obiettivo
della contribuzione alla realizzazione del Sistema informativo  della
formazione  professionale  ai  sensi   dell'art.   15   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
    Art. 3 (Rete territoriale delle politiche attive del lavoro). 
    [...] 4. La Regione, nelle piu' ampie competenze di  governo  dei
servizi territoriali per il lavoro e del Piano di  rafforzamento  dei
Centri per l'impiego e delle strutture preposte, riconosce l'esigenza
di avvalersi di  un  supporto  operativo  da  parte  della  Struttura
multifunzionale di orientamento su specifiche linee di intervento per
contribuire  all'accompagnamento   dell'utenza   nelle   varie   fasi
lavorative e di  transizione  istruzione-formazione-lavoro  anche  in
ragione del ridotto numero di operatori nel proprio organico. 
    Art. 6 (Complementarieta' delle attivita'). 
    1. La funzione ed i compiti affidati alla SMO, non  sovrapponenti
all'articolazione  funzionale  della  Struttura  regionale   e   alle
attivita' amministrative ad esse precipue, in ragione di una serie di
mansioni   non   riconducibili   alle   declaratorie   dei    profili
professionali definiti nell'organigramma regionale, sono  distribuite
secondo un criterio di funzionalita' operativa rispetto ai piu'  ampi
processi  amministrativi   e   produttivi   dei   servizi   regionali
strutturati, in virtu'  di  compiti  di  esecuzione  pratica  secondo
l'indirizzo, le direttive regionali e la declinazione delle attivita'
previste anche in relazione al Programma  triennale  delle  politiche
integrate del Lavoro, Formazione ed  Educazione  di  cui  all'art.  3
della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27. 
    Art. 15 (Dotazione del personale). 
    1. Nella «Struttura multifunzionale di Orientamento»,  che  rende
operativi interventi annoverati nel  piu'  ampio  «Sistema  regionale
multifunzionale di orientamento permanente», ai sensi e  per  effetto
del combinato disposto degli articoli 26 e 37 della  legge  regionale
30 marzo 1995, n. 10, e' impiegato il personale iscritto, al  momento
dell'entrata in vigore  della  presente  legge,  nell'Albo  regionale
degli operatori della formazione professionale, di  cui  all'art.  5,
lettera b, della legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente e dal CCNL di categoria  di  cui  al
comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 10/1995, ai commi 2 e 3
dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2006 e relativa Delib.G.R. n.
1832 del 2 novembre 2006, all'art. 35 e allegato 12  del  CCNL  della
formazione professionale riguardante la  salvaguardia  occupazionale,
secondo il ruolo ricoperto e certificato di ciascuno dei lavoratori. 
    Art. 16 (Bilancio di competenze del personale). 
    1. Al fine di selezionare e collocare nelle attivita' previste il
personale di cui all'art.  15,  sara'  nominata  dalla  Regione,  con
successivo provvedimento, apposita commissione che dovra', in seguito
agli elenchi dettagliati del personale, stilati dai  rispettivi  Enti
di formazione di appartenenza, valutare le posizioni professionali di
ciascuno degli operatori, le attivita' svolte, i  profili  posseduti,
in correlazione alle attivita' da  svolgere  per  l'assolvimento  dei
compiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11. 
    2. La commissione, in base alle  valutazioni  effettuate,  dovra'
trasmettere gli esiti ai rispettivi enti di formazione presso i quali
il personale da utilizzare e' assunto, i quali sono tenuti a  stilare
entro venti giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  usando  un
criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro e  di  copertura
delle attivita' per  tutte  le  aree  di  intervento  definite  nella
presente  legge,  un  organigramma  definitivo   del   personale   da
utilizzare e delle attivita' da assegnare  a  ciascuno,  quale  parte
integrante della convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 20. 
    3. Resta a carico dei rispettivi Enti di  Formazione  interessati
alla  collocazione  del  personale  di  cui  all'art.  15,   svolgere
attivita' di raccordo, al fine di omogeneizzare la  ripartizione  del
personale per evitare sovrannumero di operatori  in  alcune  aree  di
attivita' e sottodimensionamento in altre. 
    Art. 18 (Rapporto di lavoro del personale). 
    1. Al personale impiegato all'interno della  Struttura  regionale
multifunzionale di orientamento, alla diretta  dipendenza  funzionale
ed organica degli Enti di formazione di provenienza, sara'  applicato
l'istituto del distacco presso la Regione Molise. 
    2. I lavoratori  saranno  posti  temporaneamente  a  disposizione
della Struttura  regionale  multifunzionale  di  Orientamento,  lungo
tutta la durata operativa della  stessa,  rimanendo  a  carico  degli
stessi Organismi di formazione, titolari dei rapporti di  lavoro,  la
responsabilita'  retributiva,   contributiva   e   disciplinare   dei
lavoratori distaccati. 
    3. Il contenuto e la regolamentazione prescritta ai commi 1 e  2,
saranno contemplati nella Convenzione di cui all'art. 20. 
    Art. 20 (Convenzione tra Regione Molise ed Enti di formazione  di
appartenenza). 
    1. La Regione, a seguito dell'approvazione della  presente  legge
ed espletate le procedure ivi previste, provvedera', nel  termine  di
sessanta giorni, a sottoscrivere apposita Convenzione con gli Enti di
formazione  di  provenienza  del  personale   appartenente   all'Albo
regionale degli operatori della formazione professionale. 
    Art. 22 (Durata delle convenzioni). 
    1. Le convenzioni  avranno  durata  triennale,  in  relazione  al
Programma triennale delle politiche integrate del lavoro,  formazione
ed educazione di cui all'art. 3 della legge regionale 3 agosto  1999,
n. 27. 
    2. Secondo  i  principi  generali  dell'attivita'  amministrativa
contenuti nell'art. 1  della  legge  n.  241/1990,  in  relazione  al
principio della trasparenza, non e' previsto il rinnovo tacito  delle
convenzioni. 
    3.  Alla  scadenza  delle  convenzioni,  e'  prevista  un'analisi
complessiva sulle  attivita'  svolte  e  sui  risultati  previsti  da
consegnare da parte degli Enti  di  formazione  ai  responsabili  dei
servizi regionali, ove  sara'  possibile,  in  ragione  del  rinnovo,
stilare da parte della  Regione,  un  perfezionamento  del  programma
generale con ulteriori futuri obiettivi da  raggiungere,  in  base  a
nuove finalita' espresse  dalla  continua  evoluzione  della  materia
oggetto degli interventi previsti. 
    Art. 23 (Obblighi derivanti dalla stipula delle convenzioni). 
    1. La Regione regolamenta i  propri  rapporti  con  gli  enti  di
formazione titolari di rapporti di lavoro con  il  personale  di  cui
all'art. 15, attraverso lo strumento delle convenzioni. 
    2. Nella convenzione non e' prevista la risoluzione anticipata da
parte degli Enti di  formazione  professionale,  essendo  gli  stessi
responsabili  nei  confronti  della  Regione  dell'adempimento  delle
prestazioni del  personale  utilizzato  e  delle  attivita'  ad  esso
attribuite, fatti salvi gli obblighi  contrattuali  reciproci  tra  i
dipendenti e gli Enti di formazione professionale di appartenenza. 
    3.  In  caso  di  variazione  del  numero  di  unita'  lavorative
utilizzate  o  per  qualsivoglia  nuova  situazione  di   contingenza
verificatasi,  gli  Enti  di  formazione  sono   tenuti   a   fornire
tempestivamente ai servizi regionali le nuove indicazioni. 
    4. Nella pattuizione degli accordi attuativi tra  Regione  Molise
ed Enti di formazione professionale, di cui alla  convenzione,  sara'
stabilito che le  attivita'  svolte  dal  personale  utilizzato,  gli
studi, le elaborazioni, rimarranno  di  esclusiva  titolarita'  della
Regione Molise. 
    5. Gli Enti di formazione interessati  all'utilizzo  del  proprio
personale saranno tenuti a fornire i prospetti analitici e contributi
degli  operatori  in   mobilita',   nei   termini   stabiliti   dalla
Convenzione, trascorsi i quali, nessuna responsabilita' potra' essere
attribuita per inadempienza alla Regione Molise, anche in seguito  ad
attivita' di controllo da quest'ultima esercitate. 
    Art. 26 (Obblighi del personale utilizzato). 
    1. Il personale utilizzato presso le strutture  regionali,  fermo
restando gli obblighi  derivanti  dalla  disciplina  contrattuale  di
riferimento, rimane a disposizione dei responsabili  delle  strutture
periferiche  di  destinazione,  accettandone  le  indicazioni   sulle
modalita', sugli orari di lavoro  che  dovranno  combaciare  con  gli
orari di apertura e chiusura degli uffici  regionali,  prevedendo  un
sistema automatico di timbratura  da  trasmettere  ai  rappresentanti
legali degli Enti di formazione di provenienza. 
    2. Il personale in utilizzo  presso  le  strutture  regionali  e'
tenuto  a  comunicare  tempestivamente  ai  referenti  degli   uffici
regionali di collocazione, le informazioni sui  propri  mutamenti  di
funzioni rispetto a quelle assegnate dagli Enti in stretta  relazione
alle attivita' professionali attribuite. 
      
    1) Com'e' noto,  il  decreto  legislativo  n.  165/2001  (recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»),  all'art.  36   («Personale   a   tempo
determinato o assunto  con  forme  di  lavoro  flessibile»),  dispone
quanto segue: 
        1.  Per  le  esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni  assumono  esclusivamente  con
contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  seguendo  le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 
        2. Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione  e
lavoro e contratti in somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal
codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se
ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di
carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'art.  35.
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono  essere
stipulati nel rispetto degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto  di  precedenza
che si applica al solo personale reclutato secondo  le  procedure  di
cui all'art. 35,  comma  1,  lettera  b),  del  presente  decreto.  I
contratti di somministrazione di  lavoro  a  tempo  determinato  sono
disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente
prevista  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro.  Non  e'
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro  per  l'esercizio
di funzioni direttive  e  dirigenziali.  Per  prevenire  fenomeni  di
precariato,  le  amministrazioni  pubbliche,   nel   rispetto   delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti  a  tempo
determinato con i vincitori e gli idonei  delle  proprie  graduatorie
vigenti per concorsi pubblici a tempo  indeterminato.  E'  consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria  dai  vincitori  e  dagli  idonei  per  le
assunzioni a tempo indeterminato. 
        2-bis. I rinvii operati dal  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti,  per
quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi
nazionali stipulati dall'ARAN. 
        3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo  del  lavoro
flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite  con  direttiva
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le
amministrazioni redigono, dandone  informazione  alle  organizzazioni
sindacali tramite invio all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico
rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate,
con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari  del  rapporto
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione  dei  dati
personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di
cui all'art. 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al
Parlamento. 
        4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,  nell'ambito  del
rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
        5. In ogni caso, la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni, ferma restando, ogni responsabilita' e sanzione.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti  che  operano
in  violazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   sono
responsabili anche ai sensi dell'art. 21  del  presente  decreto.  Di
tali violazioni si terra' conto in sede di  valutazione  dell'operato
del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 286. 
        5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione
del  presente  articolo  sono  nulli  e  determinano  responsabilita'
erariale. I dirigenti che operano in  violazione  delle  disposizioni
del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'art.
21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'  nell'utilizzo  del
lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la  retribuzione   di
risultato. 
        5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo  il  comma  5,
non si applica al reclutamento del  personale  docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico  e  ausiliario  (ATA),  a  tempo  determinato
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e  degli  enti
locali, le istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli  articoli  1,
comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto. 
    La  legge  regionale  impugnata,  al  fine  di  creare  una  rete
territoriale  delle  politiche  del  lavoro  e  di   contribuire   al
cosiddetto  Sistema  integrato  dei  servizi  per  il  lavoro  e   la
formazione,  prevede,  all'art.  1,  l'istituzione  di  un  organismo
denominato «Struttura multifunzionale  di  orientamento»  (SMO),  con
funzioni di supporto alla Regione nell'ambito del governo dei servizi
regionali per il lavoro. 
    Tale Struttura, secondo quanto previsto dagli articoli 15  e  18,
si avvale del personale iscritto nell'Albo regionale degli  operatori
della formazione professionale, assegnato in  posizione  di  distacco
presso  la  Regione  e  gia'  dipendente  da  enti  e  organismi   di
formazione, di natura  privatistica  (come  individuati  all'art.  5,
lettera b) della legge n. 845/1978 (1)  ,  cui  resta  attribuita  la
responsabilita' retributiva,  contributiva  e  disciplinare  connessa
alla titolarita' del rapporto di lavoro  con  i  medesimi  dipendenti
distaccati. 
    La  Regione  provvede  altresi',  ai  sensi   dell'art.   20,   a
sottoscrivere apposite convenzioni con i citati Enti di formazione. 
    2) Cio' premesso, i menzionati articoli  15  e  18,  nonche'  gli
altri  articoli  ad  essi  inscindibilmente  connessi,  prevedendo  e
disciplinando il distacco di personale dipendente da enti  di  natura
privatistica presso un ente pubblico, configurano, un  meccanismo  di
internalizzazione  di  personale   privato   presso   amministrazioni
pubbliche, con conseguente elusione del citato art.  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 (da considerarsi  norma  interposta),  in
violazione della competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile, ex art. 117,  secondo  comma,  lettera  l)  della
Costituzione e dei principi di uguaglianza, di buon  andamento  e  di
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e
97 della Costituzione. 
    In particolare, gli articoli 15 e 18, pur citando la formula  del
distacco,  prevedono  un'assegnazione  di  dipendenti  che  non  puo'
configurarsi quale distacco per mancanza dei requisiti essenziali che
caratterizzano tale istituto, con la conseguente elusione delle norme
relative alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. 
    Infatti le norme regionali sopra indicate, nonche'  gli  articoli
16, 22, 23 e 26, ad  esse  inscindibilmente  connessi  (i  quali  che
disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione  e  la  distribuzione
dei carichi di lavoro, la durata delle  convenzioni  tra  la  Regione
Molise e gli operatori  professionali,  gli  obblighi  della  Regione
scaturenti  dalla  stipula  delle  convenzioni  e  gli  obblighi  del
personale utilizzato), contengono previsioni dalle  quali  emerge  il
disallineamento dell'assegnazione di personale in oggetto rispetto ai
requisiti essenziali dell'istituto del distacco. 
    Come ha precisato la Corte «l'evocato parametro interposto di cui
all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  [...]  prevede
l'assunzione a  tempo  indeterminato  per  soddisfare  il  fabbisogno
ordinario di personale della  pubblica  amministrazione,  e  consente
l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in  risposta  "ad
esigenze temporanee ed eccezionali"» (sentenza n. 217 del 2012). 
    3) Occorre inoltre considerare  che  il  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276 (recante «Attuazione delle deleghe in  materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14  febbraio
2003, n. 30») all'art. 30 («Distacco»), prevede che: 
        «1. L'ipotesi del distacco si configura quando un  datore  di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno
o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto  per  l'esecuzione
di una determinata attivita' lavorativa. 
        2.  In  caso  di  distacco  il  datore   di   lavoro   rimane
responsabile del trattamento  economico  e  normativo  a  favore  del
lavoratore. 
        3. Il distacco che comporti un  mutamento  di  mansioni  deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando  comporti
un trasferimento a una unita' produttiva sita a  piu'  di  50  km  da
quella in cui il lavoratore e' adibito,  il  distacco  puo'  avvenire
soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive. 
        4. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8,  comma  3,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
        4-bis. Quando il distacco avvenga  in  violazione  di  quanto
disposto dal  comma  1,  il  lavoratore  interessato  puo'  chiedere,
mediante ricorso giudiziale a  norma  dell'art.  414  del  codice  di
procedura civile, notificato anche soltanto al  soggetto  che  ne  ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto  di  lavoro
alle dipendenze di  quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il
disposto dell'art. 27, comma 2. 
        4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga  tra  aziende
che abbiano sottoscritto un contratto di rete di  impresa  che  abbia
validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile. Inoltre per
le  stesse  imprese  e'  ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti
ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete
stesso». 
    Come si rileva, l'istituto del distacco, disciplinato dal citato.
30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per i lavoratori  privati,
presuppone  un  interesse  del  datore  di  lavoro,   che,   per   il
soddisfacimento di  un  proprio  interesse,  pone  temporaneamente  i
propri  dipendenti  a  disposizione  di   un   altro   soggetto   per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. 
    Nella legge regionale impugnata, invece, secondo quanto  previsto
dal citato art. 3, comma 4, l'interesse in causa appare permanere  in
capo all'ente committente Regione «in ragione del ridotto  numero  di
operatori nel proprio organico». 
    Vi e' pertanto il rischio  che  i  dipendenti  privati  coinvolti
possano invocare «la costituzione di  un  rapporto  di  lavoro»  alle
dipendenze  del  soggetto  utilizzatore,  prevista  per  i  casi   di
«violazione  di  quanto  disposto  dal  comma  1»  (che  fa   appunto
riferimento all'interesse del distaccante). 
    E' vero che secondo l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
276/2003 lo stesso decreto «non trova applicazione per  le  pubbliche
amministrazioni e per il loro personale». Tuttavia nella  fattispecie
avremmo la peculiarita' che si tratta di personale privato distaccato
presso un soggetto pubblico. 
    Oltre a cio' l'instaurarsi di tale peculiare rapporto  di  lavoro
configura un comportamento elusivo del citato  art.  36  del  decreto
legislativo  n.  165/2001,  secondo  il  quale   le   amministrazioni
pubbliche  per  le  esigenze  connesse  con  il  proprio   fabbisogno
utilizzano   in   via   prioritaria   personale   assunto   a   tempo
indeterminato, con possibilita' di stipula  di  contratti  di  lavoro
flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo  determinato,  di
formazione  e  lavoro,  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
determinato e altre forme contrattuali previste dal codice  civile  e
dalle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa) solo per «comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale». 
    D'altro canto e' la stessa  legge  n.  845/1978,  richiamata  nel
testo della legge regionale, a stabilire (all'art. 5, comma 1) modi e
forme di realizzazione da parte delle regioni dei programmi,  nonche'
i piani per le attivita' di  formazione  professionale,  segnatamente
prevedendo due opzioni: 
        a) direttamente, nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate,  anche  operando,  ove  necessario,  il  loro
adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; 
        b)  mediante  convenzione  nelle  strutture  degli  Enti   di
formazione (associazioni sindacali,  imprenditoriali,  professionali,
ecc.), sottoposti al controllo della Regione, senza  quindi  lasciare
emergere la  possibilita'  di  un  utilizzo  del  relativo  personale
attraverso il distacco. 
    4) Anche gli ulteriori requisiti propri del distacco,  ovvero  la
temporaneita' e l'eccezionalita', non  si  desumono  in  modo  chiaro
dalle disposizioni regionali, posto che i compiti assegnati alla  SMO
dall'art.  6  rispondono  ad   un   criterio   di   funzionalita'   e
complementarieta' rispetto a  funzioni  ordinarie  della  Regione,  a
conferma quindi che l'interesse insiste in capo alla medesima, e  che
l'assegnazione dei dipendenti, sebbene sia espressamente  qualificata
come temporanea, appare al tempo stesso temporalmente illimitata,  in
quanto rapportata alla non meglio circostanziata  «durata  operativa»
della SMO, prevista dall'art. 18, comma 2. 
    5) Un ulteriore disallineamento rispetto ai requisiti propri  del
distacco emerge dal contenuto della convenzione tra la Regione Molise
e gli operatori professionali, in particolare laddove si  stabilisce,
ex art. 23, comma 2,  che  «nella  convenzione  non  e'  prevista  la
risoluzione  anticipata   da   parte   degli   Enti   di   formazione
professionale, essendo gli stessi responsabili  nei  confronti  della
Regione, dell'adempimento delle prestazioni del personale  utilizzato
e delle attivita' ad esso attribuite (...)». 
    E'   noto   infatti,   quale   corollario   della    attribuzione
dell'interesse al distacco in  capo  al  datore  distaccante,  che  a
quest'ultimo compete l'esercizio del potere direttivo, nonche' quello
di determinare la cessazione del distacco medesimo (cfr.  ex  multis,
Cassazione civ. Sez. lavoro, 25 novembre 2010, n. 23933). 
    6) Da ultimo occorre considerare  che,  pur  essendo  specificato
nella normativa in rassegna, e in particolare nell'art.  18,  che  la
potesta' datoriale sul personale dipendente  e'  in  capo  agli  enti
convenzionati, l'art. 26  prevede  espressamente  che  il  potere  di
direzione su detto personale compete  alle  strutture  regionali,  le
quali  vigilano,  altresi',  sul  corretto  allineamento  dell'orario
lavorativo, degli operatori della formazione agli orari di lavoro dei
dipendenti degli  uffici  regionali,  con  cio'  rendendo  labile  la
distinzione tra i lavoratori  pubblici  e  i  lavoratori  privati  in
convenzione. 
    7) In tale quadro, le norme regionali in  esame,  considerate  la
sistematicita', l'organicita' e la  complementarieta'  alle  funzioni
regionali dei compiti  affidati  alla  Struttura  multifunzionale  di
orientamento,  evidenziati  all'art.  6,  nonche'  il  carattere  non
eccezionale e temporalmente illimitato delle esigenze che  richiedono
l'impiego del personale degli enti convenzionati (l'art. 22 ai  commi
2 e 3 prevede espressamente la possibilita' di rinnovi, ancorche' non
taciti), sono suscettibili di configurare una violazione  del  citato
art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 con  conseguente  lesione
della competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile stabilita dall'art.  117,  comma  2,  lettera  l),
della Costituzione. 
    Inoltre, il restringimento della platea dei potenziali lavoratori
della Struttura multifunzionale di orientamento  -  che  sarebbero  i
soli iscritti all'albo regionale  degli  operatori  della  formazione
alla data della entrata in vigore della legge -  viola  il  principio
costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed
i principi di  buon  andamento  e  di  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Tali disposizioni appaiono  in  ogni  caso  violate  anche  dalla
previsione di un peculiare ed atipico istituto del distacco, limitato
ad una parte del territorio nazionale. 

(1) La legge n. 845 del 1978 (recante  «Legge-quadro  in  materia  di
    formazione professionale») all'art. 5, comma 1 cosi' dispone: «5.
    (Organizzazione delle attivita'). - Le regioni, in conformita'  a
    quanto   previsto   dai   programmi   regionali   di    sviluppo,
    predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione
    per le attivita' di formazione  professionale.  L'attuazione  dei
    programmi  e  dei  piani  cosi'  predisposti  e'  realizzata:  a)
    direttamente  nelle  strutture  pubbliche,  che   devono   essere
    interamente utilizzate, anche operando, ove  sia  necessario,  il
    loro adeguamento strutturale  e  funzionale  agli  obiettivi  del
    piano; b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano
    emanazione o delle organizzazioni democratiche  e  nazionali  dei
    lavoratori   dipendenti,   dei   lavoratori    autonomi,    degli
    imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali,
    o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo».